(massima n. 1)
La richiesta di patteggiamento č ripetibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dato che da nessuna norma di legge puō desumersi la non riproponibilitā di detta richiesta, dovendosi, al contrario, ricavare la possibilitā di riproporla dal disposto dell'art. 446, comma quarto, c.p.p. che consente la prestazione del consenso alla parte che in precedenza lo aveva negato. L'unico limite č dato dal fatto che la richiesta abbia un contenuto diverso dalla precedente, dato che il potere di proporre utilmente una determinata richiesta si esaurisce con la pronuncia su di essa.