(massima n. 1)
Il richiamo, nel corso di un atto di indagine, del contenuto di un precedente atto ovvero la lettura del relativo processo verbale non comportano alcun onere di allegazione di quanto richiamato o letto, non essendo tale formalità contemplata da alcuna delle norme del titolo terzo (artt. da 134 a 142 c.p.p.) del secondo libro del codice di rito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di perdita di efficacia della misura cautelare, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, c.p.p., sollevata in quanto nel corso di un interrogatorio di imputato era stato richiamato e letto un verbale di precedenti dichiarazioni spontanee, senza che quest'ultimo fosse poi trasmesso né al Gip in sede di richiesta cautelare né successivamente al tribunale del riesame).