(massima n. 1)
Nel giudizio di appello il tardivo deposito del verbale stenotipico dell'udienza di primo grado non comporta alcuna nullitą processuale della sentenza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che, per la presentazione dell'impugnazione, al ritardo poteva farsi fronte con il tempestivo deposito di motivi nuovi o aggiunti).