(massima n. 1)
Qualora dai genitori vengano proposte dinnanzi a giudici diversi domande di reciproca decadenza dalla potestà sui figli, la riunione delle cause per il simultaneus processus non può realizzarsi dinnanzi al giudice della causa principale o dinnanzi a quello preventivamente adito, come disposto dall'art. 40 c.p.c., ma deve aver luogo dinnanzi al giudice del luogo di residenza del minore, la cui competenza riguardo alla domanda di decadenza della potestà di genitore è funzionale e non derogabile.