(massima n. 1)
In tema di controversie relative ai minori, ai fini dell'individuazione del tribunale per i minorenni territorialmente competente in ordine ai provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestą genitoriale e sulle modalitą del suo esercizio secondo le previsioni degli artt. 330 e seguenti c.p.c., deve aversi riguardo alla residenza di fatto del minore e, quindi, al luogo di abituale dimora alla data della domanda o, in ipotesi di procedimento iniziato d'ufficio, alla data di inizio del procedimento stesso.