(massima n. 2)
In tema di proroga dei termini di custodia cautelare, l'art. 305, secondo comma, c.p.p., non prevede il deposito di ulteriori atti rispetto alla richiesta del P.M. ed č sulle circostanze adeguatamente specificate in tale richiesta che i difensori debbono argomentare per contestare la sussistenza dei presupposti per la chiesta proroga ed il giudice decidere, affermando o negando la loro sussistenza. Qualora, poi, nell'udienza camerale fissata per l'esame della richiesta del P.M., questi indichi ulteriori circostanze sulle quali fondare la avanzata richiesta, i difensori possono chiedere termine per esaminare le nuove circostanze e controdedurre; termine che il giudice accorderā per consentire la concreta attuazione del diritto di difesa, peraltro per un periodo estremamente contenuto, in relazione alla natura celere e sommaria della procedura.