(massima n. 1)
In tema di riesame di misure cautelari reali, l'art. 324, comma 6 c.p.p. prescrive che l'avviso per l'udienza in Camera di consiglio sia dato in ogni caso al difensore, ed alla persona legittimata a proporre l'impugnazione solo se la stessa abbia in concreto esercitato tale facoltą.