(massima n. 1)
La pendenza del procedimento, promosso dal genitore, dichiarato decaduto dalla potestà sul figlio minore, per essere reintegrato nella potestà medesima, non può interferire sugli atti della procedura di adozione di detto minore, resi sul presupposto di quella decadenza (nella specie, riguardo ad adozione ordinaria, nella disciplina previgente alla L. 4 maggio 1983, n. 184, manifestazione del consenso da parte del tutore e pronuncia del tribunale sostitutiva del mancato assenso del genitore), atteso che la reintegrazione nella potestà, che venga disposta in esito all'indicato procedimento, ha efficacia costitutiva, quindi ex nunc.