(massima n. 1)
Il provvedimento di affidamento di un minore a soggetti appartenenti alla sua famiglia (nella specie, i prozii paterni) cessa, oltre che per il venir meno della situazione di temporanea difficoltą della famiglia d'origine, tutte le volte in cui la prosecuzione dell'affidamento possa, comunque, arrecare pregiudizio al minore stesso, pregiudizio da accertarsi all'esito di una indagine sulla idoneitą mostrata, in concreto, dai coniugi affidatari nell'allevarlo in un ambiente familiare sano ed armonioso (principio affermato dalla S.C. in relazione ad una vicenda di revoca dell'affidamento di un minore conseguente all'accertamento di una situazione familiare caratterizzata da tensione e paura, nella quale, in particolare, la prozia affidataria appariva completamente succube delle continue violenze esercitate dal marito nei confronti suoi e dei suoi figli).