(massima n. 1)
In tema di decreti autorizzativi di intercettazioni (telefoniche od ambientali) la motivazione può essere la minima necessaria a chiarire le ragioni del provvedimento, in ordine alla indispensabilità del mezzo probatorio richiesto, ai fini della prosecuzione delle indagini, ed alla sussistenza dei gravi indizi di reato. Tuttavia, il giudice non deve limitarsi ad espressioni che costituiscano perifrasi del contenuto delle norme che disciplinano l'assunzione del mezzo probatorio, né deve limitarsi a recepire le richieste degli organi investigativi se non a seguito di autonoma valutazione. Inoltre, nel caso di ripetitività di decreti autorizzativi che abbiano come presupposto la sussistenza di gravi indizi di un reato, il giudice può richiamare per relationem la motivazione di altro proprio precedente decreto, emesso per lo stesso reato e nello stesso procedimento, trattandosi di situazioni concrete già valutate e di argomentazioni già esposte.