(massima n. 1)
L'inosservanza dell'art. 125, comma 4, c.p.p., secondo il quale il giudice decide in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti e la sua deliberazione č segreta, č sfornita di sanzione processuale; conseguentemente, la decisione del giudice collegiale deliberata all'esterno della camera di consiglio (nella specie, nell'aula di udienza) č valida, salva l'applicabilitā di eventuali sanzioni disciplinari, dal momento che, a norma dell'art. 124 stesso codice, i magistrati sono tenuti ad osservare le norme del codice anche quando la loro inosservanza non importa nullitā o altra sanzione processuale.