(massima n. 1)
La motivazione per relationem, pur costituendo una prassi censurabile in altra sede e quindi da evitare non determina nullità, quando le argomentazioni del provvedimento richiamato siano perfettamente note all'interessato, perché da lui conosciute o facilmente conoscibili. Né a diversa conclusione può giungersi in base al dato meramente formale della sede di pronuncia del provvedimento richiamato e cioè se la motivazione richiamata esista nel procedimento, al quale quella per relationem si riferisca, od in altro procedimento, essendo sufficiente che siano chiare al ricorrente le ragioni della pronuncia adottata dal giudice. (Nella specie due giorni prima era stata notificata al difensore una decisione concernente la stessa richiesta di revoca dell'ordinanza di divieto di espatrio e cioè una pronuncia reiettiva dello stesso tribunale, pur se concernente un distinto procedimento. La motivazione impugnata richiamava espressamente questo provvedimento ed il suo contenuto).