(massima n. 1)
È legittima la motivazione per relationem anche quando ad essere richiamata sia la richiesta, non del pubblico ministero, ma di un'altra parte, purché, i fatti cui si fa riferimento siano conosciuti o conoscibili dall'interessato, in modo che egli sia in grado di controllare la congruenza e la legittimità della motivazione stessa. (Fattispecie in cui il decreto del pubblico ministero era motivato con riferimento alla istanza di dissequestro, che, a sua volta, rinviava ad una perizia assunta con incidente probatorio e, comunque, certamente conoscibile da parte della persona offesa, a seguito della presentazione dell'atto di appello dinanzi al tribunale del riesame).