(massima n. 1)
Qualora il provvedimento del questore che impone l'obbligo di comparizione personale, nell'ufficio o comando di polizia competente, a soggetto destinatario di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e succ. mod.) sia congruamente motivato con riferimento alle ragioni di necessitā e urgenza imposte dall'art. 13, comma terzo, Cost. e ai fatti addebitabile, il provvedimento di convalida del Gip nel quale si richiama quello del questore attua una motivazione per relationem che č legittima in quanto ha come termine di raffronto un atto conosciuto dall'interessato e del quale č stata compiuta idonea valutazione.