(massima n. 1)
Il ricorso per saltum ex art. 311, comma secondo, c.p.p. avverso i provvedimenti restrittivi della libertà è possibile solo per violazione di legge. Pertanto, con riferimento alla motivazione, il ricorso è consentito solo quando la stessa manchi, poiché il relativo obbligo è imposto a pena di nullità dagli artt. 125, comma 3, e 292, comma 2, c.p.p., concretizzandosi tale mancanza non solo quando la motivazione sia graficamente assente ma anche quando essa sia del tutto apparente in quanto il giudice indichi in modo del tutto generico le fonti dalle quali ha inteso trarre gli indizi di colpevolezza, ovvero si richiami in modo indeterminato al tipo di prova acquisita o, ancora, accenni solo vagamente agli elementi di discolpa dell'interessato apoditticamente ritenendoli superati da quelli a suo carico.