(massima n. 3)
Quando il ricorso per cassazione sia consentito soltanto per «violazione di legge» (come nella previsione del ricorso per saltum avverso ordinanza applicativa di misura cautelare, di cui all'art. 311, comma 2, c.p.p.), detta violazione va intesa in senso stretto, e cioè come inosservanza, comportante nullità, di uno specifico precetto normativo; ragion per cui, mentre in essa può farsi rientrare il caso dell'assoluta mancanza di motivazione (previsto come causa di nullità dall'art. 125, comma 3, c.p.p.), ne rimane invece escluso quello dell'illogicità della motivazione stessa, trattandosi, in quest'ultima ipotesi, di vizio deducibile unicamente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.