(massima n. 1)
Qualora il giudice di merito pervenga, con adeguata motivazione, a far proprie le conclusioni di due perizie d'ufficio che siano giunte ad identico risultato attraverso diverse metodologie di indagine scientifica, non gli incombe l'ulteriore onere motivazionale di risolvere le eventuali difformitą dell'argomentare dei periti, le quali risultano ininfluenti ai fini della decisione.