(massima n. 1)
La norma dell'art. 451 n. 5 c.p.p. che prescrive che l'imputato contro il quale si procede con giudizio direttissimo debba essere avvertito della facoltā di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento č priva di sanzione e l'inosservanza non determina alcuna nullitā processuale potendo solo eventualmente assumere rilevanza ai fini di una responsabilitā disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 124 c.p.p. Cosė pure nessuna nullitā č determinata dalla irregolaritā nelle formalitā di nomina e citazione dell'interprete, quando comunque questi sia presente al dibattimento.