(massima n. 1)
L'omessa notificazione del ricorso per cassazione dell'imputato alle parti civili non dà luogo a nullità di ordine generale né a decadenza dell'impugnazione, trattandosi di circostanza non prevista dall'art. 591 c.p.p. quale causa di inammissibilità; l'omissione dell'incombente da parte del cancelliere può eventualmente risolversi in illecito disciplinare a carico del medesimo.