(massima n. 3)
Nel giudizio di corte d'assise, qualora alla camera di consiglio per la deliberazione della sentenza abbiano partecipato anche i giudici supplenti, la prova di un eventuale loro ruolo attivo nella decisione deve essere fornita dalla parte che contesta la veridicità delle risultanze documentali (verbale di dibattimento, dispositivo e testo della sentenza), ma non può essere tratta né dal riferimento alla loro dichiarata «partecipazione» ad essa, non indicando necessariamente tale termine un apporto alla deliberazione, né dall'indicazione, nell'intestazione della sentenza, dei nominativi dei giudici supplenti che siano qualificati come tali, trattandosi di un'espressione ridondante e inidonea, di per sè, a inficiare la validità della sentenza.