(massima n. 1)
La competenza in materia di esecuzione, nelle ipotesi di annullamento con rinvio (totale o parziale), appartiene al giudice di rinvio, in base al principio di unicitą del giudice della esecuzione, che esprime l'esigenza di attribuire ad un unico giudice la esecuzione di una decisione giurisdizionale concernente tutti i coimputati ovvero tutte le imputazioni ascritte al medesimo imputato.