(massima n. 2)
Il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente, prima ancora che nell'elemento volitivo, sta nella previsione del fatto di reato che, nel caso di dolo eventuale, si propone come incerto ma concretamente possibile e, per conseguenza, ne viene accettato il rischio; nel caso di colpa con previsione, invece, la verificabilità dell'evento rimane come ipotesi astratta che, nella coscienza dell'agente, non viene percepita come concretamente realizzabile e perciò non può essere, in qualsiasi modo, voluta.