(massima n. 1)
A norma dell'art. 127, terzo comma, c.p.p., quando l'interessato è detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, non ha diritto a presenziare all'udienza camerale, ma può solo chiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza territorialmente competente al quale deve, quindi, inoltrare la necessaria istanza nelle forme previste dall'art. 123 c.p.p. Evidenti ragioni di speditezza processuale e di sicurezza hanno indotto il legislatore a dettare questa particolare disciplina la quale — come la Corte costituzionale ha confermato con la sentenza n. 35 del 1991 — non lede in alcun modo il diritto di difesa e non può, quindi, subire deroghe per volontà di parte, ma eventualmente solo nel caso che il giudice ritenga indispensabile la presenza dell'interessato.