(massima n. 1)
Qualora l'imputato nei cui confronti il pubblico ministero abbia promosso giudizio immediato intenda chiedere il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 458 c.p.p. e si trovi in stato di detenzione, può adempiere all'onere di notifica di tale richiesta all'ufficio del pubblico ministero, come previsto dalla suddetta disposizione normativa, mediante consegna di copia della richiesta medesima, per l'inoltro al suindicato ufficio, alla direzione dell'istituto di detenzione, ai sensi dell'art. 123, comma primo, c.p.p., valendo siffatta consegna, per il combinato disposto di tale articolo e dell'art. 153 c.p.p., come notifica effettuata direttamente dalla parte. L'attestazione di tale adempimento, da parte della direzione dell'istituto di detenzione, va posta a corredo della richiesta diretta al giudice per le indagini preliminari. In mancanza di ciò è da escludere che alla prescritta notifica debba provvedere lo stesso giudice, al quale la richiesta in questione deve pervenire come espressamente previsto dalla norma, già corredata di prova dell'avvenuta effettuazione di detta notifica.