(massima n. 1)
In tema di dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate, l'efficacia immediata e diretta ad esse attribuita dall'art. 123 c.p.p., «come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria», è limitata al territorio italiano e non può quindi riguardare le amministrazioni penitenziarie straniere, che non hanno alcun obbligo di rispettare la disposizione.