(massima n. 1)
La nomina del difensore da parte dell'imputato o dell'indagato detenuto, con atto ricevuto dal direttore dell'istituto penitenziario, ha effetto immediato, come se fosse ricevuta direttamente dall'autorità giudiziaria; né l'eventuale, differita trasmissione, riferibile a colui che per negligenza ha ritardato l'inoltro della comunicazione a detta autorità, può spostare a un momento successivo l'efficacia dell'atto. (Fattispecie nella quale al difensore, ritualmente nominato dal detenuto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto penitenziario, non era stato dato avviso dell'udienza di riesame, con conseguente sua nullità, comunicatasi a tutti gli atti successivi, e quindi anche al provvedimento emesso dal tribunale del riesame).