(massima n. 1)
È ammissibile l'impugnazione (nella specie ricorso per cassazione) presentata dall'imputato detenuto al direttore dell'istituto nel quale lo stesso si trova, a nulla rilevando che la legge processuale colpisca, in generale, con la sanzione dell'inammissibilità l'impugnazione diretta ad organo diverso da quello istituzionalmente destinato a riceverla (nella specie, cancelleria del giudice d'appello, e non cancelleria del giudice ad quem). Ed invero l'art. 582, comma primo, c.p.p., con l'inciso «salvo che la legge disponga altrimenti», consente l'operatività della norma dell'art. 123, comma primo, stesso codice, secondo la quale l'impugnazione ricevuta dal direttore dell'istituto penitenziario ha efficacia come se fosse ricevuta direttamente dall'autorità giudiziaria competente. (Fattispecie nella quale l'atto presentato dal detenuto al direttore dell'istituto era diretto alla «Ecc.ma Corte di Cassazione - Roma»).