(massima n. 1)
Deve dichiararsi inammissibile l'impugnazione presentata da persona detenuta a mezzo matricola, in busta chiusa, senza che la firma apposta in calce all'atto sia autenticata; il requisito dell'autentica, prescritto a pena di inammissibilità del combinato disposto dagli artt. 583 e 591 c.p.p., può infatti ritenersi soddisfatto, con riferimento a persona detenuta, esclusivamente ove esso si formalizzi in un atto ricevuto dal direttore dello stabilimento (o da un suo delegato) che ne attesta la provenienza, ma non quando l'atto di impugnazione è contenuto in una busta chiusa, in relazione alla quale l'amministrazione carceraria può garantire la provenienza dell'involucro, non del contenuto.