(massima n. 1)
In tema di rinuncia alla impugnazione da parte dell'imputato, essa deve essere fatta personalmente dalla parte privata, oppure a mezzo del difensore munito di procura speciale, che, ai sensi dell'art. 122 c.p.p., deve, tra l'altro, contenere la determinazione dell'oggetto per cui č conferita e dei fatti ai quali si riferisce. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di secondo grado, impugnata dall'imputato, che aveva dedotto la nullitā del giudizio di appello, in quanto il difensore era sprovvisto di procura speciale in relazione alla rinuncia ai motivi di gravame. La Suprema Corte ha rilevato che il difensore era munito di procura che lo abilitava, genericamente, a compiere ogni adempimento di sua competenza, comprese la facoltā di proporre istanze difensive, nominare sostituti processuali e proporre tutte le impugnazioni).