(massima n. 1)
L'art. 684 c.p. (che punisce «chiunque pubblica, in tutto o in parte ... atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione) non indica quali siano gli atti o i documenti per i quali vige il divieto, ma recepisce in proposito quanto espressamente dettato nel codice di rito (art. 164 c.p.p. 1930 e art. 114 c.p.p.). Le modifiche introdotte dall'art. 114 c.p.p. vigente, in tema di atti del procedimento per i quali vige il divieto di pubblicazione, non hanno comportato una successione di leggi penali, sicché non può porsi questione di diritto transitorio, né hanno dato luogo ad una abolitio criminis della fattispecie descritta dagli artt. 684 c.p. e 164 c.p.p. 1930. Il «fatto» descritto dalla norma incriminatrice è rimasto, nella sentenza, immutato (la pubblicazione arbitraria di un procedimento penale); ciò che è mutato, in conseguenza del nuovo rito introdotto, è la tipologia degli atti assoggettati a tutela, ciò che non è sufficiente a determinare una successione di leggi penali.