(massima n. 2)
In tema di notifica di decreto penale di condanna la nullitą per difetto (per mancanza totale, incompletezza o errore) dell'indicazione della data della consegna nella copia notificata all'interessato sussiste solo nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi, secondo quanto previsto dall'art. 111 c.p.p. Nell'ipotesi in cui la notifica sia avvenuta nelle forme previste dall'art. 156, settimo comma, c.p.p., detti elementi, atteso il disposto del secondo comma dell'art. 168 stesso codice, debbono ritenersi essere solo quelli contenuti nella relazione scritta all'esterno del plico ovvero negli atti, trovantisi all'interno di questo, in quanto destinati a pervenire - con la relazione - all'interessato. (Fattispecie in cui nella relazione di notifica apposta sulla copia del decreto figurava la data del 20 gennaio, mentre il precetto steso pedissequamente al decreto recava la data del 26 gennaio dello stesso anno e la relazione restituita all'ufficio giudiziario quella del successivo 20 febbraio; la Cassazione ha sostenuto che non era possibile sulla base di tali elementi ricostruire con certezza la data dell'atto ex art. 111, secondo comma, c.p.p. e ha ritenuto la nullitą della notificazione).