(massima n. 1)
In tema di procedimento a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute presenti nella regione Trentino Alto Adige, il requisito del bilinguismo del giudice — che non può essere inteso come condizione di sua capacità — non opera nei procedimenti trattati da organo giurisdizionale costituito fuori dal territorio della predetta regione, anche se una prima fase processuale si è svolta in tale ambito territoriale. (Fattispecie relativa a giudizio di rinvio, celebrato innanzi a giudice non sedente nella regione Trentino Alto Adige, a seguito di sentenza di annullamento da parte della Corte di cassazione). (Corte cost. sent. n. 213 del 1998 e n. 406 del 1999).