(massima n. 1)
La sentenza che conclude il giudizio di appello rientra fra gli atti che devono essere tradotti nella lingua del cittadino appartenente alla minoranza linguistica slovena se costui ne abbia fatto richiesta. Tuttavia, in caso di mancata traduzione, la nullità prevista dal terzo comma di cui all'art. 109 c.p.p. non investe la sentenza in sè ma il procedimento di pubblicazione, conseguentemente derivandone l'unico effetto del mancato decorso del termine per il ricorso per cassazione. La nullità, peraltro, è sanata ai sensi dell'art. 183, lett. b), c.p.p. se venga ugualmente proposto il ricorso. La disposizione dell'art. 109 c.p.p. tende, infatti, a rispettare il patrimonio culturale e linguistico dei soggetti interessati e non è posta a garanzia dell'intervento, della assistenza e della rappresentanza dell'imputato. Per contro, una violazione dell'art. 143 c.p.p., con conseguente nullità assoluta, sarebbe ipotizzabile solo nel caso di deduzione - da parte dell'appartenente alla minoranza slovena - di mancanza di conoscenza della lingua italiana, in quanto in tal caso la tutela del diritto di difesa verrebbe a sovrapporsi a quella spettante all'interessato quale appartenenza alla minoranza linguistica in quanto tale.