(massima n. 1)
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al procedimento medesimo, dei quali il giudice deve disporre la traduzione ai sensi dell'art. 143, comma 2 c.p.p.; ciò vale anche per l'atto di nomina del difensore di fiducia, redatto in lingua straniera, proveniente dall'indagato straniero. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame di un provvedimento di sequestro, proposta dal difensore dell'indagato straniero, perché la documentazione prodotta dal difensore era redatta in lingua straniera).