(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, č onere della parte che intende produrre atti in lingua straniera procedere con perizia giurata alla loro traduzione ovvero ottenere il testo in lingua italiana dei provvedimenti provenienti da pubbliche autoritā operanti in zone del territorio italiano nelle quali vige il bilinguismo in quanto la nomina di un interprete da parte del giudice contrasta con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimitā, il quale non consente di regola lo svolgimento di attivitā istruttorie.