(massima n. 1)
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai documenti, giā formati, che vengano acquisiti, a meno che la loro utilizzazione possa pregiudicare i diritti dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione. (Fattispecie in cui č stata rigettata l'eccezione di nullitā della sentenza per l'omessa traduzione in lingua italiana di documenti utilizzati ai fini della decisione e provenienti dall'autoritā amministrativa francese).