(massima n. 1)
Il criterio interpretativo formatosi in relazione al codice di rito del 1930, secondo cui non poteva ritenersi la permanenza della qualità di difensore nell'avvocato che, pur regolarmente avvisato, non si fosse presentato all'udienza del giudizio di primo grado, fosse fatto ivi sostituire onde non spettava al medesimo l'avviso per l'udienza del procedimento di appello, può essere ribadito anche nel quadro normativo del nuovo codice, con riguardo alla situazione in cui, nell'udienza di primo grado, l'imputato sia stato assistito da altro difensore, pure di fiducia ed anch'esso regolarmente avvisato. I dati rilevanti di tale situazione sono infatti riconducibili — per facta concludentia — ad un abbandono della difesa dell'imputato, da parte del detto difensore assente, congiunto alla presa d'atto di ciò, da parte dell'imputato stesso, che peraltro, affidandosi alla sola difesa del difensore presente, mostra di intendere revocare il mandato all'altro difensore. Essendo così riscontrabile la perdita della qualità di difensore in quest'ultimo non gli spetta l'avviso per l'udienza del giudizio di appello.