(massima n. 1)
Il difensore di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., non puņ essere revocato ad libitum, implicitamente, con una successiva nomina di ufficio; in caso di mancato reperimento, mancata comparizione o abbandono di difesa va designato un suo sostituto (che non impediva al difensore «titolare» di intervenire senza bisogno di nuova designazione). L'inosservanza di dette disposizioni č causa di nullitą inquadrabile tra quelle assolute ai sensi dell'art. 178 c.p.p. in quanto attinente all'assenza del difensore.