(massima n. 1)
Nel caso in cui l'imputato, pur avendo nominato due difensori, si sia limitato in concreto ad avvalersi di uno solo di essi, sul quale ha concentrato la propria scelta originaria, a lui affidando nella prassi la propria difesa in ogni atto, adempimento o parte del procedimento, di guisa che il difensore prescelto, e solo questi in modo personale, diretto e autonomo abbia espletato l'incarico affidatogli, ciò, pur non comportando revoca della nomina formalmente conferita, dimostra, per facta concludentia ed inequivocabilmente, l'intento dell'imputato stesso di affidare le attività defensionali al solo difensore che lo ha effettivamente assistito. Ne consegue che la nullità derivante dall'omessa notificazione a tale difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento, configura una nullità relativa che deve essere eccepita nel termine di cui all'art. 491 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 181, comma 3 dello stesso codice.