(massima n. 1)
In tema di rinuncia del difensore al mandato difensivo, qualora un difensore, nominato in primo grado dall'imputato congiuntamente ad altro difensore, non abbia partecipato ad alcuna udienza del giudizio di primo grado, in cui era stato invece sempre presente l'altro difensore, deve ritenersi che egli abbia implicitamente rinunciato al mandato, a nulla rilevando la formale omissione della comunicazione della rinuncia alla autoritā procedente prescritta dall'art. 107, comma primo, c.p.p.. Ne consegue che legittimamente l'avviso per il giudizio di appello č dato esclusivamente al difensore che aveva concretamente prestato l'attivitā difensiva in primo grado.