(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferioritā psichica o fisica la norma di cui all'art. 609 bis c.p., introdotta con l'art. 3 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, configura la violenza in modo diverso da quanto previsto dal previgente art. 519 c.p. Infatti volendo tutelare il diritto alle relazioni sessuali anche delle persone affette da inferioritā psichica o fisica, il legislatore del 1996 ha punito come delitto il rapporto sessuale con queste persone solo quando sia caratterizzato da un qualificato differenziale di potere; cioč quando sia connotato da induzione da parte del soggetto forte e da abuso delle condizioni di inferioritā del soggetto debole.