(massima n. 1)
Attesi i differenti presupposti della difesa di fiducia e di quella d'ufficio, non può riguardarsi come illegittima la designazione, da parte del giudice, come difensore d'ufficio, del medesimo legale che, già investito di mandato fiduciario, vi aveva rinunciato, restando peraltro tenuto, ai sensi dell'art. 107, comma 3, c.p.p., a continuare, medio tempore, ad assicurare la difesa della parte.