(massima n. 1)
L'onere di comunicare "subito" all'autoritā procedente la non accettazione o la rinuncia all'incarico difensivo č assolto solo in caso di comunicazione tempestiva, ovvero quando la stessa non provoca alcun ritardo nella definizione del processo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che č tale la comunicazione che non determina rinvii dell'udienza giā fissata né rinnovazione delle notificazioni giā effettuate).