(massima n. 1)
L'inosservanza del disposto di cui all'art. 106, comma 4 bis, c.p.p., secondo cui non pur essere assunta da uno stesso difensore la difesa di pił imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilitą di altro imputato nel medesimo procedimento, ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullitą o di inutilizzabilitą di dette dichiarazioni, comportando essa soltanto la necessitą, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilitą.