(massima n. 1)
Il rifiuto da parte della persona assoggettata a misura cautelare di conferire con il suo difensore prima dell'interrogatorio, a norma dell'art. 104 c.p.p., non può essere ricondotto nell'ambito delle nullità assolute di cui all'art. 185 n. 3 codice di rito previgente e nemmeno tra le nullità di ordine generale, previste nell'art. 178 lett. c) c.p.p., che attengono all'ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni relative all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato.