(massima n. 1)
L'art. 104 del nuovo codice di procedura penale ha fissato la regola generale secondo cui il rapporto con il difensore rappresenta un diritto dell'imputato detenuto ed una particolare estrinsecazione del diritto di difesa che č immediatamente esercitabile sin dal momento del fermo o dell'arresto ovvero fin dall'inizio dell'esecuzione della misura della custodia cautelare. Nel terzo comma del citato articolo č prevista la possibilitā da parte del giudice, quando si tratti di custodia cautelare, di dilazionare l'esercizio di quel diritto, purché il differimento sia limitato nel tempo (non superiore a sette giorni) e trovi giustificazione sulla base di un decreto che indichi le specifiche ed eccezionali ragioni di cautela. Tale facoltā č prevista, nel successivo comma, anche per il pubblico ministero, nell'ipotesi di fermo o di arresto; in tal caso il limite temporale coincide con il momento in cui l'arrestato o il fermato č posto a disposizione del giudice e vi č comunque l'obbligo dell'emanazione di un provvedimento motivato, come si rileva dalla relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, che riferendosi alla facoltā concessa al riguardo al P.M., esplicitamente parla della necessitā dell'esistenza dei medesimi presupposti di cui al terzo comma del citato art. 104, e come soprattutto si desume dall'art. 36, att. c.p.p., che prevede la consegna a chi esercita la custodia del decreto che ha disposto la dilazione tanto nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 104 che nell'ipotesi di cui al successivo quarto comma.