(massima n. 1)
L'eventuale nullità del provvedimento con il quale sia differito l'esercizio del diritto dell'indagato in vinculis di conferire con il proprio difensore, non riguardando un caso di assenza del difensore stesso in ipotesi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra nelle nullità assolute di cui all'art. 179 c.p.p., bensì in quelle di ordine generale di cui all'art. 180 dello stesso codice. Ne consegue che la nullità può essere dichiarata, comunicandosi all'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto, solo se venga dedotta nei termini indicati dall'art. 182 c.p.p.