(massima n. 1)
In materia di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in sede di conferimento dell'incarico di trascrizione integrale delle registrazioni, a norma dell'art. 268 comma 7 c.p.p., rigetti la richiesta di stralciare le registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, in quanto riguardanti telefonate del difensore della persona sottoposta ad indagini, effettuate successivamente all'assunzione dell'incarico difensivo, è provvedimento che, ponendosi al di fuori del sistema processuale, deve essere qualificato come “abnorme” e, quindi, può essere immediatamente impugnabile in cassazione.