(massima n. 1)
I limiti imposti dall'art. 103 c.p.p. quali «garanzie di libertą del difensore», con specifico riferimento al sequestro non possono riguardare documenti nella sfera di pertinenza esclusiva dell'imputato, privi di una finalizzazione attuale ed attuosa allo espletamento delle funzioni del difensore. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso la illegittimitą del sequestro, operato nel corso di perquisizione presso l'indagato, di un documento intestato «pro memoria per l'Avv. ...»).