(massima n. 1)
Le garanzie di libertà dei difensori, previste dall'art. 103 c.p.p. sono apprestate a tutela non della dignità professionale degli avvocati, ma del libero dispiegamento dell'attività difensiva e del segreto professionale, che trovano il diretto supporto nell'art. 24 della Costituzione, che sancisce la inviolabilità della difesa, come diritto fondamentale della persona. Tali garanzie mirano a prevenire il pericolo di abusive intrusioni nella sfera difensiva, in quanto l'attività di ricerca negli studi professionali implica la possibilità di esame di carte e di fascicoli utili per l'esercizio autonomo della attività di difensore. Esse, perciò, non vanno limitate al difensore dell'indagato o dell'imputato nel cui procedimento sorge la necessità di attività di ispezione, ricerca o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengono eseguiti nell'ufficio di un professionista, iscritto all'albo degli avvocati e procuratori, che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l'attività di ricerca, perquisizione e sequestro viene compiuta. (Nella specie, in applicazione del principio di diritto sopra massimato, è stato rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso ordinanza del tribunale che aveva dichiarato la nullità, per violazione dell'art. 103 c.p.p., del sequestro di documenti a seguito di perquisizione disposta dal procuratore della Repubblica presso lo studio legale di un avvocato, indagato per il reato di cui all'art. 323 c.p.).